“I sogni son desideri”? Non più: il Disegno di Legge per la riforma del Terzo Settore è stato definitivamente approvato dal Governo.
Il cambiamento è nell’aria; infatti un evento che ha in sé un che di leggendario segna definitivamente le pagine della storia del complesso e sfaccettato mondo del no profit: il Disegno di Legge per la riforma riguardante il Terzo Settore, l’impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale è stato approvato definitivamente alla Camera, diventando realtà.
Come e in che fondamentali punti si svolge il testo della riforma? In che modo si adatterà da ora in poi l’articolata realtà del Terzo Settore?
La novità principale è forse il riconoscimento di una forma unica e identitaria che accomuni sotto un’unica definizione le differenti ramificazioni facenti capo a questo mondo, definendo così tramite la sottoscrizione dell’art.1 il Terzo Settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, garantendo così non solo il fondamentale diritto di associazione, ma in particolare il riconoscimento dell’iniziativa economica privata e perciò l’effettiva sussidiarietà.
Non meno significativa ai fini di una riorganizzazione globale del sistema risulta essere la stesura di un apposito Codice del Terzo Settore, che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definisca forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo.
L’istituzione del Codice prevede inoltre la redazione del Registro Nazionale del Terzo Settore e delle modalità di iscrizione, obbligatorie per molti, oltre alle svariate forme di partecipazione e all’elaborazione delle Politiche Pubbliche, tenute sotto controllo da un Organismo unico rinominato Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Per ciò che riguarda i fitti rapporti di cooperazione e mutuo soccorso stabiliti tra volontariato e promozione sociale, ne viene prevista la definitiva armonizzazione della normativa; i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno così essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti facenti capo alla realtà del Terzo Settore e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari; è poi prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei Centri di Servizio.
Come non accennare poi all’istituzione del Servizio civile Universale? Una finestra su un nuovo mondo che si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti e prevederà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il programma è pensato con una durata che potrà variare tra gli otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario, e con la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione europea, oltre che per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza.
Non da ultimo è prevista una radicale semplificazione della normativa fiscale, la quale prevede tra le tante cose l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme a una più trasparente regolamentazione del Cinque x Mille.
Una riforma pensata per sconvolgere totalmente l’antica concezione che si ha della promozione sociale, per cambiare radicalmente gli odierni valori socio-culturali legati alla chimera dell’aiuto: un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la realtà del Terzo Settore.