Figli di nessuno: tra lacune normative e barriere

Figli di nessuno: tra lacune normative e barriere

Quali sono i diritti riconosciuti dei figli nati o cresciuti in famiglie omogenitoriali? Il nostro percorso fra limiti della giurisprudenza e lacune normative da risolvere parte da qui.

Famiglia, in tutte le sue forme. È da qui che parte questo articolo, che sarà il primo di un percorso su un tema ancora causa di problemi e incertezze legislative: i bambini nelle famiglie omogenitoriali. “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”, così come previsto dal testo della Dichiarazione Universale dei diritti umani all’articolo 16. Eppure non bastano gli attuali buoni propositi di difendere la dignità di ciascun individuo e le frequenti “battaglie” combattute in nome dell’uguaglianza. C’è infatti ancora chi deve continuare lottare per far riconoscere quei diritti proclamati nella Dichiarazione del 10 dicembre 1948.

E, a ricordarci queste parole incise su una delle più importanti dichiarazioni di tutti i tempi, sono proprio molti minori. Figli che vivono nelle famiglie omogenitoriali. Si tratta di quei bambini che ricevono cure e affetto da due mamme o due papà, perché nati da procreazione medicalmente assistita nei Paesi in cui essa è concessa anche alle coppie omosessuali, o perché nati precedentemente da matrimoni ormai falliti. A noi però poco importa se queste creature siano il frutto del turismo procreativo all’estero o, ancora, se siano sati cresciuti dal genitore biologico e dal partner del medesimo sesso. Il focus di questo articolo è ben altro: sottolineare l’esistenza di uno status di figlio a tutti gli effetti, ma la mancanza di un riconoscimento giuridico.

Lo sapevate che di recente (lo scorso 31 marzo) la Cassazione ha espresso una chiara adesione ideale all’adozione delle coppie gay?

Il nodo sciolto dai nostri giudici era quello sulla compatibilità dello status di genitore adottivo acquisito da una coppia omogenitoriale maschile con i principi di ordine pubblico internazionale. La coppia del caso di cui parliamo si compone di due padri residenti stabilmente in USA e solo uno è di nazionalità italiana, ma naturalizzato negli Stati uniti.

La Corte afferma un importante principio sostenendo che quando si parla di adozione e quindi di genitorialità sociale, fondata sulla solidarietà e non sui rapporti di natura, non avrebbe alcun senso tutelare il modello naturale del matrimonio eterosessuale, a discapito di altre forme di nuclei familiari.

Limiti e opportunità

Parliamo di una sentenza dalla portata storica. Eppure, ancora una volta, con un limite: a giovare della nuova giurisprudenza della Cassazione italiana sono infatti solo le coppie omoaffettive composte da stranieri, residenti all’estero. Per le famiglie “arcobaleno” italiane si continuerà invece ad applicare la disciplina nazionale sulle adozioni internazionali.

Ci spieghiamo meglio. Se il caso fosse stato sottoposto alla profondità del vaglio imposto dalla normativa nazionale (L. 184/1983) sulla idoneità ad adottare della coppia, allora l’adozione sarebbe stata negata. Questo perché si sarebbe dovuto passare per il Tribunale per i minorenni che avrebbe richiesto una accurata verifica, a differenza del più “rapido” e “semplice” riconoscimento di una sentenza straniera.

Giurisprudenza e fattispecie

Se è vero quindi che la nostra giurisprudenza si pronuncia in maniera favorevole per il riconoscimento giuridico dello status di figli anche nei casi di due madri o due padri, il risultato non è però particolarmente confortante.

La nostra giurisprudenza, infatti, ammette la piena adozione in presenza di alcuni requisiti fondamentali, tra questi il matrimonio. Non essendoci perciò tutti i presupposti per una adozione piena da parte delle coppie omosessuali, in mancanza del requisito del matrimonio, i giudici sono costretti a ricorrere all’unica possibilità prevista dalla legge: ovvero riconoscimento di adozioni in casi particolari. Ed è proprio l’ammissione delle adozioni nella fattispecie “casi particolari” a “legalizzare” la discriminazione dei figli e delle figlie arcobaleno che nascono o vengono a vivere nel nostro Paese.

Se i requisiti per concedere l’adozione sono meno stringenti nei casi particolari, infatti, purtroppo anche l’effetto dell’adozione acquisisce un valore meno stringente e limitato: il minore non solo non acquista alcun legame di parentela rispetto ai familiari dell’adottante, ma l’adozione può essere revocata in qualsiasi momento.

Ecco allora che, dinanzi agli innumerevoli tentativi e sforzi dei giudici italiani che cercano di garantire al minore entrambe le figure genitoriali, ci si rende conto della necessità di un immediato intervento del nostro Legislatore.

Figli. Obiettivi e necessità

L’obiettivo di questo articolo è quello di poter urlare a gran voce il bisogno di predisporre un intervento normativo che introduca una tutela effettiva per il minore che cresce in contesti familiari omogenitoriali. E non basta consolidare degli orientamenti giurisprudenziali che ammettano una adozione mite.

Si renderebbe opportuno, alla luce di quanto accade negli ultimi, rimodulare la legge sulle adozioni, partendo dal dato sociale che i modelli di famiglia esistenti sono ad oggi diversi rispetto a quelli conosciuti in passato e introducendo, così, una adozione piena anche per i casi in cui il minore si ritrovi ad essere figlio di due padri o due madri.

L’esigenza di riscrivere la disciplina delle adozioni è urgente: il minore ha diritto a crescere in una famiglia “piena” e ricevere da questa le cure e l’affetto necessario durante tutto il corso della sua vita. Ma fino a quando non vi sarà una norma che permetta che questo possa accadere per i figli anche in contesti familiari non tradizionali, si potrà parlare solo di un mero auspicio, e non di un diritto.

Non perdete allora i prossimi articoli, abbiamo ancora tanto da raccontarvi!

a cura di Sara Tardi

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