La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme di legge relative al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
Dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
La Corte con la decisione di oggi ha dichiarato costituzionalmente illeggittimi in primis l’articolo 4 comma 3, la norma chiave che prevedeva il divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita, l’articolo infatti stabiliva: “E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Bocciati gli articoli correlati al divieto, l’articolo 9, commi 1 e 3, che nei casi di ricorso alla vietata fecondazione eterologa vietavano rispettivamente il disconoscimento della paternità e stabilivano che il donatore di gameti non acquisiva alcuna relazione giuridica parentale con il nato, quindi non aveva né obblighi né diritti verso il bambino.
Bocciato infine l’articolo 12 comma 1 che puniva “chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente” con una sanzione amministrativa da 300mila a 600mila euro.
(Tmnews)

