Riforma costituzionale, cosa cambia?

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Nella riforma costituzionale le novità più importanti riguardano il nuovo Senato, l’iter delle leggi e abolizione del CNEL

Martedì è stato approvato alla Camera dei Deputati il ddl Boschi che prevede la fine del bicameralismo perfetto del nostro Parlamento. Ecco quello che c’è da sapere in cinque punti.

Fine del bicameralismo perfetto

Il Parlamento continua ad essere composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma le due camere avranno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia con il governo e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato dell’esecutivo. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali.

Nuovo Senato

I componenti del  Senato verranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica. Questi durano in carica sette anni e non possono essere rinominati. I Senatori quindi non verranno eletti dai cittadini ma “dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno”. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che gli spetta in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

Maria Elena Boschi
Maria Elena Boschi,Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento

Iter delle leggi

Le leggi costituzionali, quelle sulle minoranze linguistiche, il referendum popolare, le leggi elettorali continueranno ad essere esaminate alla pari da entrambe le Camere. Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, una volta approvati dalla Camera vengono immediatamente trasmessi al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarli. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Su alcune materie, il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciare con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.  Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

 

Presidente della Repubblica

Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.

 

Abolizione del CNEL e delle Province

Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

(fonte askanews)

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