Nelle ultime settimane siamo stati bombardati dai telegiornali e dalle notizie sul web. Tutti ne parlano e dicono la propria: il DDL Zan è senza dubbio l’argomento del momento. Le cose che dovresti sapere.
Come spesso accade, nonostante le tante notizie e i molti commenti, tra le migliaia di news che scorrono sulle bacheche dei social non sempre riusciamo a farci un’idea chiara di ciò che accade intorno a noi e rischiamo di essere influenzati da informazioni distorte. E questo sembra essere accaduto negli scorsi giorni anche con il DDL Zan.
Con questo articolo cercheremo quindi di riportare la discussione su quello che è il vero tenore del disegno di legge, proponendo una breve sintesi delle principali questioni che “attanagliano” la vicenda.
DDL Zan. Limitazione della libertà d’espressione?
Una delle maggiori critiche mosse al DDL Zan riguarda la presunta restrizione della libertà d’espressione che si sarebbe verificata con la sua approvazione.
Non è così! Il disegno di legge, avrebbe chiaramente tutelato convincimenti od opinioni, così come le condotte riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Tutto questo con una sola precisazione: purché tali atteggiamenti non si concretizzino in atti discriminatori o violenti.
Il disegno di legge non punisce la propaganda di idee, non condanna il libero pensiero, bensì l’istigazione e l’incitamento all’odio per ragioni fondate sul sesso e sul genere che si manifesti in condotte riprovevoli e inammissibili nei confronti delle minoranze.
Quindi affermare che il DDL leda la libertà d’espressione è fuorviante ed inverosimile: l’art. 21 della Costituzione, che tutela il diritto di “dire la propria”, non sarebbe certo stato “soppiantato” da una legge ordinaria.
Il nostro ordinamento giuridico già punisce le aggressioni omotransfobiche?
Assolutamente no.
Ecco perché il disegno di legge, attraverso la modifica di due articoli del codice penale avrebbe previsto l’aggiunta dei reati di discriminazione basati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità” all’articolo 604-bis e 604-ter. Questi ultimi puniscono, allo stato attuale, solo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi “razziali, etnici, religiosi o di nazionalità”.
Ad oggi, mentre i crimini d’odio fondati su religione, etnia e razza sono gravemente puniti (con una reclusione da 6 mesi a quattro anni), perché coperti dal codice penale, i crimini d’odio fondati su omofobia e abilismo al massimo possono venire sanzionati per “futili motivi”, risultando così punibili alla stregua di una lite per un mero pretesto quale sfogo di un impulso ingiustificato (si pensi alla lite che avviene per un vestito!).
Proprio per tale ragione il DDL Zan si prefigge, (o meglio prefiggeva) l’obiettivo di colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento proprio sui crimini d’odio, parificando la prevenzione di qualsiasi discriminazione. Dunque anche quella basata sull’omotransfobia e l’abilismo.
E gli altri Paesi europei?
Ad oggi, quasi l’intera Europa ha adottato leggi contro l’omotransfobia. Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, ma anche Croazia, Albania, Bulgaria, Cipro, Austria, Danimarca, Estonia, Grecia, Malta. E, ancora, Lituania, Irlanda, Islanda, Olanda, Romania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Portogallo. Tutti questi paesi tutelano le aggressioni contro l’omotransfobia e l’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.
Cosa cambia oggi?
Nulla, purtroppo.
Le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sull’abilismo, continueranno a non essere codificate.
La conseguenza è allarmante e lo spieghiamo con un esempio: qualora dovesse commettersi un illecito, ad esempio un’aggressione, la pena prevista sarebbe quella di anni 3 (nel massimo) e non di 4, non configurandosi alcuna aggravante per il nostro diritto.
Conclusioni
È evidente come i timori di coloro che paventano un “attentato” alla libertà di opinione e al proprio pensiero critico e indipendente siano del tutto infondati.
Allora perché dire no ad una legge che, se approvata, avrebbe potuto tutelare le minoranze? Perché ostacolare l’introduzione di una norma che avrebbe dato più sicurezza e tranquillità a chi rischia di subire ingiustizie perché considerato “diverso”?
Per il momento, purtroppo, questi interrogativi dovranno rimanere ancora in attesa di risposta. Così come l’Italia rimane ferma, in attesa di una legge che vada in questa direzione.
a cura di Sara Tardi